(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Gli atti  di  citazione  innanzi  alle  preture,  di  protesto,  di
ingiunzione   e   simili   saranno   compilati   dall'Amministrazione
economale, che ne affidera' l'esecuzione  direttamente  all'ufficiale
giudiziario.