Art. 5. Il Consiglio di amministrazione e di disciplina e' cosi' composto: il sottosegretario di Stato, presidente; il direttore generale dei culti; un consigliere od un referendario del Consiglio di Stato; un consigliere della Corte di cassazione o della Corte di appello di Roma; il direttore capo della divisione della polizia ecclesiastica; il direttore capo della divisione del patrimonio ecclesiastico, con le funzioni di capo del personale degli Economati; un economo generale dei benefizi vacanti - membri. Esercitera' le funzioni di segretario il capo della sezione che si occupa del personale degli Economati, coadiuvato da un segretario o da altro funzionario della sezione. Quando il Consiglio e' chiamato a dare il suo parere per la nomina ad economo generale di un funzionario del Ministero o di un magistrato, v'interverra' con voto consultivo il capo del personale del Ministero e della magistratura. Interverra' pure nel Consiglio con voto consultivo il capo ragioniere dei culti ogni qualvolta occorra deliberare sugli stati di previsione e sui conti consuntivi degli Economati, oppure su altri affari di materia contabile. L'economo generale non potra' partecipare alle deliberazioni sugli affari di pertinenza dell'Economato cui e' preposto. In caso di assenza o di impedimento del sottosegretario di Stato, o per sua delegazione, assumera' la presidenza del Consiglio quello fra i consiglieri presenti piu' elevato di grado. Il direttore generale ed i direttori capi di divisione in caso di vacanza del posto, di assenza o d'impedimento sono sostituiti dai funzionari che ne fanno le veci. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti compreso chi lo presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti; in caso di parita' di suffragi avra' la prevalenza il voto del presidente, ma nelle questioni di personale la deliberazione si riterra' favorevole all'impiegato.