(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Il Consiglio di amministrazione e di disciplina e' cosi' composto: 
 
    il sottosegretario di Stato, presidente; 
 
    il direttore generale dei culti; 
 
    un consigliere od un referendario del Consiglio di Stato; 
 
    un consigliere della Corte di cassazione o della Corte di appello
di Roma; 
 
    il direttore capo della divisione della polizia ecclesiastica; 
 
    il direttore capo della divisione del  patrimonio  ecclesiastico,
con le funzioni di capo del personale degli Economati; 
 
    un economo generale dei benefizi vacanti - membri. 
 
  Esercitera' le funzioni di segretario il capo della sezione che  si
occupa del personale degli Economati, coadiuvato da un  segretario  o
da altro funzionario della sezione. 
 
  Quando il Consiglio e' chiamato a dare il suo parere per la  nomina
ad  economo  generale  di  un  funzionario  del  Ministero  o  di  un
magistrato, v'interverra' con voto consultivo il capo  del  personale
del Ministero e della magistratura. 
 
  Interverra'  pure  nel  Consiglio  con  voto  consultivo  il   capo
ragioniere dei culti ogni qualvolta occorra deliberare sugli stati di
previsione e sui conti consuntivi degli Economati,  oppure  su  altri
affari di materia contabile. 
 
  L'economo generale non potra' partecipare alle deliberazioni  sugli
affari di pertinenza dell'Economato cui e' preposto. 
 
  In caso di assenza o di impedimento del sottosegretario di Stato, o
per sua delegazione, assumera' la presidenza del Consiglio quello fra
i consiglieri presenti piu' elevato di grado. 
 
  Il direttore generale ed i direttori capi di divisione in  caso  di
vacanza del posto, di assenza o  d'impedimento  sono  sostituiti  dai
funzionari che ne fanno le veci. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la
presenza di  almeno  cinque  dei  suoi  componenti  compreso  chi  lo
presiede. 
 
  Le deliberazioni si adottano a maggioranza  di  voti;  in  caso  di
parita' di suffragi avra' la prevalenza il voto  del  presidente,  ma
nelle questioni di personale la deliberazione si riterra'  favorevole
all'impiegato.