(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Per sopperire alle spese giudiziali,  ciascun  Economato  generale,
previ accordi  con  le  RR.  avvocature  erariali  comprese  nel  suo
distretto, dovra' depositare presso ognuna di esse una somma a titolo
di anticipazione in ragione delle  spese  presumibilmente  occorrenti
per un periodo di sei mesi. 
 
  Di questo deposito sara' dato conto da ogni R. avvocatura  erariale
all'Economato  generale,   affinche'   provveda,   ove   occorra,   a
reintegrarlo.  Per  le  cause  affidate  ai  delegati  erariali,   le
anticipazioni  si  faranno  ad   essi   direttamente   dall'Economato
generale, salvo che vi provveda  il  delegato  erariale  per  esserne
rimborsato a fine di causa con la liquidazione dei compensi.