Art. 52. Per sopperire alle spese giudiziali, ciascun Economato generale, previ accordi con le RR. avvocature erariali comprese nel suo distretto, dovra' depositare presso ognuna di esse una somma a titolo di anticipazione in ragione delle spese presumibilmente occorrenti per un periodo di sei mesi. Di questo deposito sara' dato conto da ogni R. avvocatura erariale all'Economato generale, affinche' provveda, ove occorra, a reintegrarlo. Per le cause affidate ai delegati erariali, le anticipazioni si faranno ad essi direttamente dall'Economato generale, salvo che vi provveda il delegato erariale per esserne rimborsato a fine di causa con la liquidazione dei compensi.