(Regolamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Agli  impiegati  degli  Economati   sono   applicabili   tutte   le
disposizioni generali stabilite con la legge  22  novembre  1908,  n.
693,  sullo  stato  degli  impiegati  civili,  circa  la   gerarchia,
l'anzianita',  l'incompatibilita',  l'obbligo  della   residenza,   i
trasferimenti, il cumulo degli impieghi, i  congedi  e  quelle  sugli
stipendi,  i   sessenni,   l'aspettativa,   la   disponibilita',   il
collocamento a riposo, le dimissioni, la dispensa  dal  servizio,  le
riammissioni, la disciplina e la pensione.