Art. 57. Agli impiegati degli Economati sono applicabili tutte le disposizioni generali stabilite con la legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, circa la gerarchia, l'anzianita', l'incompatibilita', l'obbligo della residenza, i trasferimenti, il cumulo degli impieghi, i congedi e quelle sugli stipendi, i sessenni, l'aspettativa, la disponibilita', il collocamento a riposo, le dimissioni, la dispensa dal servizio, le riammissioni, la disciplina e la pensione.