(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  Gli impiegati economati ricevono lo stipendio loro assegnato  sopra
i fondi dell'Economato generale a cui sono addetti. 
 
  Nei casi di collocamento  a  riposo,  o  di  dispensa  dal  servio,
ciascun  Economato  generale  sostiene  la  quota   di   pensione   o
d'indennita' dovuta  all'impiegato,  alla  vedova  od  ai  figli,  in
proporzione degli stipendi pagati, giusta l'art. 47  della  legge  21
febbraio 1895, n. 70. 
 
  Alla  liquidazione  delle  pensioni  o  indennita',  nonche'   alla
determinazione delle  quote  di  cui  nel  precedente  capoverso,  si
procedera'  ai  termini  del  regolamento  di  contabilita'  per  gli
economati.