Art. 58. Gli impiegati economati ricevono lo stipendio loro assegnato sopra i fondi dell'Economato generale a cui sono addetti. Nei casi di collocamento a riposo, o di dispensa dal servio, ciascun Economato generale sostiene la quota di pensione o d'indennita' dovuta all'impiegato, alla vedova od ai figli, in proporzione degli stipendi pagati, giusta l'art. 47 della legge 21 febbraio 1895, n. 70. Alla liquidazione delle pensioni o indennita', nonche' alla determinazione delle quote di cui nel precedente capoverso, si procedera' ai termini del regolamento di contabilita' per gli economati.