(Regolamento-art. 59)
 
                              Art. 59. 
 
  I funzionari degli economati sono nominati dal  Re  sulla  proposta
del ministro di grazia e giustizia e dei culti. 
 
  Le promozioni di grado dei  funzionari  anzidetti  sono  fatte  con
decreto Reale, quelle di classe con decreto firmato personalmente dal
ministro.