(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  I membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina  indicati
nell'articolo  precedente,  eccetto  il  presidente,   il   direttore
generale ed i capi di divisione dei  culti  che  ne  fanno  parte  di
diritto, sono nominati dal Re su proposta del ministro guardasigilli,
previa  designazione  del  loro  rispettivo  presidente  per   quanto
concerne i membri del Consiglio di Stato e della Corte di  cassazione
e di appello; durano in carica un anno; possono essere confermati per
un altro anno; ma in tal caso non potranno conseguire  una  ulteriore
nomina se non dopo trascorso un altro biennio. 
 
  Ai membri del Consiglio di amministrazione e di  disciplina  ed  ai
segretari  spetta,  per  ogni  giornata  in  cui  intervengono   alle
adunanze,  una  medaglia  di  presenza  di  lire  dieci,  oltre  alle
indennita' di viaggio e soggiorno ai membri non residenti in luogo.