Art. 6. I membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina indicati nell'articolo precedente, eccetto il presidente, il direttore generale ed i capi di divisione dei culti che ne fanno parte di diritto, sono nominati dal Re su proposta del ministro guardasigilli, previa designazione del loro rispettivo presidente per quanto concerne i membri del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione e di appello; durano in carica un anno; possono essere confermati per un altro anno; ma in tal caso non potranno conseguire una ulteriore nomina se non dopo trascorso un altro biennio. Ai membri del Consiglio di amministrazione e di disciplina ed ai segretari spetta, per ogni giornata in cui intervengono alle adunanze, una medaglia di presenza di lire dieci, oltre alle indennita' di viaggio e soggiorno ai membri non residenti in luogo.