Art. 66. I funzionari degli economati generali, nell'assumere la prima volta il loro ufficio, presteranno giuramento con la formula che segue: «Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate». Gli economi generali presteranno giuramento davanti al ministro di grazia e giustizia e dei culti, gli altri impiegati dinanzi all'economo generale.