(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  I funzionari degli economati generali, nell'assumere la prima volta
il loro ufficio, presteranno giuramento con la formula che segue: 
 
  «Giuro di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto  e
tutte le leggi del Regno e  di  adempiere  da  uomo  di  onore  e  di
coscienza le funzioni che mi sono affidate». 
 
  Gli economi generali presteranno giuramento davanti al ministro  di
grazia  e  giustizia  e  dei  culti,  gli  altri  impiegati   dinanzi
all'economo generale.