Art. 7. Oltre che sui benefici pieni, di cui e' cenno nell'art. 1, ciascun Economato continuera' ad esercitare la sua vigilanza sulle amministrazioni delle chiese e degli Istituti, che in ciascuna regione vi sono soggetti, e seguitera' ad avere altresi' le ingerenze che ad esso risultano conferite da disposizioni anteriori, attualmente in vigore sopra i beni e le rendite di legati e di aziende speciali, che con varie denominazioni si trovano nel proprio distretto economale.