(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Oltre che sui benefici pieni, di cui e' cenno nell'art. 1,  ciascun
Economato  continuera'  ad  esercitare   la   sua   vigilanza   sulle
amministrazioni delle  chiese  e  degli  Istituti,  che  in  ciascuna
regione vi sono soggetti, e seguitera' ad avere altresi' le ingerenze
che  ad  esso  risultano   conferite   da   disposizioni   anteriori,
attualmente in vigore sopra i beni  e  le  rendite  di  legati  e  di
aziende speciali, che con varie denominazioni si trovano nel  proprio
distretto economale.