Art. 77. Il vice economo generale coadiuva l'economo generale nell'adempimento del suo ufficio; vigila perche' le disposizioni da lui date vengano esattamente eseguite ed adempie agli incarichi che dal regolamento interno di ciascun Economato, da approvarsi dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, gli vengono attribuiti. Nel caso di vacanza dell'ufficio di economo generale, di assenza o di impedimento del titolare ne assume la rappresentanza e le funzioni. Ove siano contemporaneamente assenti l'economo generale ed il vice economo, la reggenza provvisoria dell'ufficio spetta al funzionario di carriera amministrativa piu' elevato in grado. Eccezionalmente la reggenza dell'ufficio potra' essere affidata ad un ispettore del Ministero di grazia e giustizia e dei culti. Le attribuzioni degli altri impiegati saranno determinate, secondo le varie categorie, dal regolamento sopraccennato.