(Regolamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  Il   vice   economo   generale    coadiuva    l'economo    generale
nell'adempimento del suo ufficio; vigila perche' le  disposizioni  da
lui date vengano esattamente eseguite ed adempie agli  incarichi  che
dal regolamento interno  di  ciascun  Economato,  da  approvarsi  dal
Ministero di grazia e giustizia e dei culti, gli vengono attribuiti. 
 
  Nel caso di vacanza dell'ufficio di economo generale, di assenza  o
di  impedimento  del  titolare  ne  assume  la  rappresentanza  e  le
funzioni. 
 
  Ove siano contemporaneamente assenti l'economo generale ed il  vice
economo, la reggenza provvisoria dell'ufficio spetta  al  funzionario
di carriera amministrativa piu' elevato in grado. Eccezionalmente  la
reggenza dell'ufficio potra' essere  affidata  ad  un  ispettore  del
Ministero di grazia e giustizia e dei culti. 
 
  Le attribuzioni degli altri impiegati saranno determinate,  secondo
le varie categorie, dal regolamento sopraccennato.