(Regolamento-art. 78)
 
                              Art. 78. 
 
  Salvo le eventuali esenzioni di cui al  primo  capoverso  dell'art.
155 del regolamento di contabilita' per gli Economati  approvato  con
decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n.  1893,  i  cassieri  e  i
controllori dovranno prestare cauzione. 
 
  I modi e la misura della  prestazione,  eccetto  il  caso  previsto
nell'art. 219 del citato regolamento di contabilita',  l'accettazione
e lo svincolo totale  o  parziale  delle  cauzioni  nonche'  la  loro
alienazione  sono  disciplinati  secondo  le   norme   dello   stesso
regolamento di contabilita'.