Art. 78. Salvo le eventuali esenzioni di cui al primo capoverso dell'art. 155 del regolamento di contabilita' per gli Economati approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, i cassieri e i controllori dovranno prestare cauzione. I modi e la misura della prestazione, eccetto il caso previsto nell'art. 219 del citato regolamento di contabilita', l'accettazione e lo svincolo totale o parziale delle cauzioni nonche' la loro alienazione sono disciplinati secondo le norme dello stesso regolamento di contabilita'.