Art. 8. In ogni economato e' tenuto un registro, da compilarsi e trasmettersi per riassunto al Ministero di grazia e giustizia secondo le norme degli articoli 18 e 19 del regolamento di contabilita', approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893, che contenga gli stati patrimoniali di tutti i benefici esistenti nella circoscrizione economale, esclusi quelli di cui all'art. 2 del presente regolamento; non che la specifica indicazione della natura del beneficio e degli atti di fondazione. Un distinto inventario, da compilarsi secondo le norme dell'articolo 17 del suddetto regolamento di contabilita' e da trasmettersi in copia al Ministero di grazia e giustizia, dovra' essere tenuto per le altre istituzioni ed aziende speciali indicate all'art. 7 del presente regolamento, la cui amministrazione sia tenuta dagli economati generali. Anche questo inventario dovra' contenere la specifica indicazione della natura dell'ente e degli atti di fondazione. Altro separato registro dovra' infine compilarsi per tutte quelle chiese ed istituzioni sulla cui amministrazione e' attribuita agli economati generali la sola vigilanza ai termini dell'art. 7 del presente regolamento, nonche' per i benefici indicati nell'art. 2 dello stesso regolamento. Da questo registro dovra' specificatamente risultare: a) la natura dell'ente; b) gli atti di fondazione; c) la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprieta'. Una copia di esso sara' trasmessa al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.