(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  In  ogni  economato  e'  tenuto  un  registro,  da   compilarsi   e
trasmettersi per riassunto al Ministero di grazia e giustizia secondo
le norme degli articoli 18 e  19  del  regolamento  di  contabilita',
approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n.  1893,  che
contenga gli stati patrimoniali di tutti i benefici  esistenti  nella
circoscrizione economale,  esclusi  quelli  di  cui  all'art.  2  del
presente regolamento; non che la specifica indicazione  della  natura
del beneficio e degli atti di fondazione. 
 
  Un  distinto   inventario,   da   compilarsi   secondo   le   norme
dell'articolo 17  del  suddetto  regolamento  di  contabilita'  e  da
trasmettersi in copia al Ministero  di  grazia  e  giustizia,  dovra'
essere tenuto per le altre istituzioni ed aziende  speciali  indicate
all'art. 7 del  presente  regolamento,  la  cui  amministrazione  sia
tenuta dagli  economati  generali.  Anche  questo  inventario  dovra'
contenere la specifica indicazione della  natura  dell'ente  e  degli
atti di fondazione. 
 
  Altro separato registro dovra' infine compilarsi per  tutte  quelle
chiese ed istituzioni sulla cui amministrazione  e'  attribuita  agli
economati generali la sola  vigilanza  ai  termini  dell'art.  7  del
presente regolamento, nonche' per i  benefici  indicati  nell'art.  2
dello stesso regolamento. 
 
  Da questo registro dovra' specificatamente risultare: 
 
    a) la natura dell'ente; 
 
    b) gli atti di fondazione; 
 
    c) la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprieta'. 
 
  Una copia  di  esso  sara'  trasmessa  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia e dei culti.