(Regolamento-art. 85)
 
                              Art. 85. 
 
  I  subeconomi,  prima  di  assumere  l'ufficio,  dovranno  prestare
cauzione secondo le norme stabilite dall'art. 78 per i cassieri  e  i
controllori degli  Economati  e  nella  misura  fissata  per  ciascun
ufficio nell'elenco delle cauzioni di tutti i Subeconomati che  sara'
approvato con R. decreto, di cui  all'art.  155  del  regolamento  di
contabilita', approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre  1917,
n. 1893. 
 
  Le  stesse  norme  saranno  applicabili  per  cio'   che   riguarda
l'accettazione,  lo   svincolo   e   l'alienazione   della   cauzione
suindicata.