Art. 85. I subeconomi, prima di assumere l'ufficio, dovranno prestare cauzione secondo le norme stabilite dall'art. 78 per i cassieri e i controllori degli Economati e nella misura fissata per ciascun ufficio nell'elenco delle cauzioni di tutti i Subeconomati che sara' approvato con R. decreto, di cui all'art. 155 del regolamento di contabilita', approvato con decreto Luogotenenziale 8 novembre 1917, n. 1893. Le stesse norme saranno applicabili per cio' che riguarda l'accettazione, lo svincolo e l'alienazione della cauzione suindicata.