Art. 86. Dopo che il subeconomo avra' prestata la cauzione, gli sara' dato il possesso dell'ufficio, facendogli regolare consegna di tutti gli atti che vi si trovano, e specialmente: dell'elenco dei benefici, delle chiese e delle altre istituzioni esistenti nel distretto del Subeconomato, con lo stato descrittivo delle relative rendite; della nota dei residui con l'indicazione dei debitori e dell'anno cui si riferiscono. Ove tali elenchi non esistano nel Subeconomato, dovra' il subeconomo compilarli nel piu' breve tempo possibile e trasmetterne un esemplare all'economo generale per l'esecuzione dell'art. 8 del presente regolamento. L'assunzione in funzione sara' fatta nelle forme stabilite nel regolamento di contabilita'.