(Regolamento-art. 86)
 
                              Art. 86. 
 
  Dopo che il subeconomo avra' prestata la cauzione, gli  sara'  dato
il possesso dell'ufficio, facendogli regolare consegna di  tutti  gli
atti che vi si trovano, e specialmente: 
 
  dell'elenco dei benefici, delle chiese e  delle  altre  istituzioni
esistenti nel distretto del Subeconomato, con  lo  stato  descrittivo
delle relative rendite; 
 
  della nota dei residui con l'indicazione dei debitori  e  dell'anno
cui si riferiscono. 
 
  Ove  tali  elenchi  non  esistano  nel  Subeconomato,   dovra'   il
subeconomo compilarli nel piu' breve tempo possibile  e  trasmetterne
un esemplare all'economo generale per l'esecuzione  dell'art.  8  del
presente regolamento. 
 
  L'assunzione in funzione sara'  fatta  nelle  forme  stabilite  nel
regolamento di contabilita'.