Art. 87. I subeconomi sono retribuiti con un premio di esazione sulla totalita', delle rendite, di qualunque natura, da loro riscosse per conto dell'economato generale. Il detto premio verra' calcolato sul complesso delle riscossioni e nel modo seguente: il 10 % sino a lire 5000; l'8 % da lire 5001 a lire 10,000; il 5 % da lire 10,001 a lire 20,000; il 2 % da lire 20,001 a lire 50,000; l'1 % oltre lire 50,000.