(Regolamento-art. 87)
 
                              Art. 87. 
 
  I subeconomi sono  retribuiti  con  un  premio  di  esazione  sulla
totalita', delle rendite, di qualunque natura, da loro  riscosse  per
conto dell'economato generale. 
 
  Il detto premio verra' calcolato sul complesso delle riscossioni  e
nel modo seguente: 
 
        il 10 % sino a lire 5000; 
 
        l'8 % da lire 5001 a lire 10,000; 
 
        il 5 % da lire 10,001 a lire 20,000; 
 
        il 2 % da lire 20,001 a lire 50,000; 
 
        l'1 % oltre lire 50,000.