(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Gli  Economati   generali   debbono   annotare   nel   registro   e
nell'inventario di cui alla prima e alla seconda parte  dell'articolo
precedente, le variazioni che si  verificano  nella  consistenza  del
patrimonio dei singoli enti ai termini degli articoli 17 e 19,  prima
parte del regolamento di contabilita'. 
 
  Uguali note  di  variazione  saranno  fatte  nel  registro  di  cui
all'ultima parte dello stesso articolo precedente. 
 
  Del riassunto di  tali  variazioni  sara'  fatta  la  comunicazione
disposta nella seconda parte del citato art. 19. 
 
  Coteste note di variazione serviranno di base alla rinnovazione dei
due registri e dell'inventario al termine di un decennio.