Art. 9. Gli Economati generali debbono annotare nel registro e nell'inventario di cui alla prima e alla seconda parte dell'articolo precedente, le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio dei singoli enti ai termini degli articoli 17 e 19, prima parte del regolamento di contabilita'. Uguali note di variazione saranno fatte nel registro di cui all'ultima parte dello stesso articolo precedente. Del riassunto di tali variazioni sara' fatta la comunicazione disposta nella seconda parte del citato art. 19. Coteste note di variazione serviranno di base alla rinnovazione dei due registri e dell'inventario al termine di un decennio.