(Regolamento-art. 91)
 
                              Art. 91. 
 
  Ai subeconomi che non abbiano, in complesso, liquidato nell'anno un
emolumento superiore a L. 500, potra',  sulla  proposta  dell'economo
generale,  essere  accordata  un'indennita'  non  maggiore  di   lire
trecento.