Art. 92. Oltre gli emolumenti indicati negli articoli 87 e 88 nessun altro compenso potranno pretendere i subeconomi ne' dai privati ne' dall'Amministrazione. Tuttavia potra' il ministro, su proposta dell'economo generale, disporre eccezionalmente, pei Subeconomati di maggiore importanza o aventi sede nelle grandi citta', e specialmente per quelli che hanno sinora goduto di una apposita indennita', il rimborso delle spese per esazione delle rendite e per affitto dei locali di ufficio, nei casi in cui tali spese, delle quali dovra' essere giustificata l'effettiva erogazione, verrebbero ad assorbire in gran parte il premio di esazione. Ai subeconomi infine che si dimostrassero particolarmente diligenti nella riscossione dei residui attivi di difficile esazione, potra' il Ministero concedere una gratificazione in somma fissa o con percentuale non superiore al ventesimo delle somme riscosse.