(Regolamento-art. 92)
 
                              Art. 92. 
 
  Oltre gli emolumenti indicati negli articoli 87 e 88  nessun  altro
compenso  potranno  pretendere  i  subeconomi  ne'  dai  privati  ne'
dall'Amministrazione. 
 
  Tuttavia potra' il ministro,  su  proposta  dell'economo  generale,
disporre eccezionalmente, pei Subeconomati di maggiore  importanza  o
aventi sede nelle grandi citta', e specialmente per quelli che  hanno
sinora goduto di una apposita indennita', il rimborso delle spese per
esazione delle rendite e per affitto dei locali di ufficio, nei  casi
in cui tali spese, delle quali dovra' essere giustificata l'effettiva
erogazione, verrebbero ad  assorbire  in  gran  parte  il  premio  di
esazione. 
 
  Ai subeconomi infine che si dimostrassero particolarmente diligenti
nella riscossione dei residui attivi di difficile esazione, potra' il
Ministero  concedere  una  gratificazione  in  somma  fissa   o   con
percentuale non superiore al ventesimo delle somme riscosse.