(Regolamento-art. 94)
 
                              Art. 94. 
 
  I subeconomi, che manchino ai loro doveri, potranno essere: 
 
  ammoniti; 
 
  sospesi dalle loro funzioni, da quindici giorni a tre mesi; 
 
  privati del premio di esazione, che sara' loro liquidato nell'anno,
da un decimo a un quarto; 
 
  dispensati dal servizio.