(Regolamento-art. 95)
 
                              Art. 95. 
 
  L'ammonizione  e  la  sospensione  per  15  giorni  sono   inflitte
dall'economo generale; la  sospensione  per  un  tempo  maggiore,  la
privazione del premio d'esazione e la dispensa dal  servizio  debbono
essere decretate  dal  ministro,  sentito  il  subeconomo  nelle  sue
discolpe.