(Regolamento-art. 96)
 
                              Art. 96. 
 
  Il  subeconomo  assumera'  senza  indugio   l'amministrazione   dei
benefici che si trovano  vacanti  e  denunziera'  la  sua  nomina  ai
titolari dei benefici pieni, ed ai rappresentanti  delle  istituzioni
sottoposte alla sua vigilanza.