Art. 97. Sara' suo obbligo d'informarsi delle vacanze, che accadessero in seguito, prendendo subito possesso delle relative temporalita' ed informando prontamente l'economo generale della causa della vacanza, del giorno in cui e' avvenuta, della natura del beneficio e del nome e cognome del titolare cessato. Egli procedera' a tutti gli atti di conservazione, che sono autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed ove incontri opposizione o resistenza, invochera' l'intervento del procuratore del Re o del pretore, e promuovera' i provvedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria.