(Regolamento-art. 97)
 
                              Art. 97. 
 
  Sara' suo obbligo d'informarsi delle vacanze,  che  accadessero  in
seguito, prendendo subito possesso  delle  relative  temporalita'  ed
informando prontamente l'economo generale della causa della  vacanza,
del giorno in cui e' avvenuta, della natura del beneficio e del  nome
e cognome del titolare cessato. 
 
  Egli procedera'  a  tutti  gli  atti  di  conservazione,  che  sono
autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed ove  incontri
opposizione o resistenza, invochera' l'intervento del procuratore del
Re o  del  pretore,  e  promuovera'  i  provvedimenti  di  competenza
dell'autorita' giudiziaria.