Art. 3.
  1.  La  protezione  transitoria  di  cui  all'art.  1,  cessera' di
esistere  a  decorrere  dalla  data  in cui e' adottata una decisione
sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio