(all. 1 - art. 1)
            REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE .bro; Titolo I
      ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
                               Art. 1.
                          P r i n c i' p i
    1.   L'organizzazione   e  il  funzionamento  dell'Agenzia  delle
entrate,  di  seguito  denominata  "Agenzia", si ispirano ai seguenti
princi'pi:
      a) semplificazione  dei  rapporti  con  i contribuenti mediante
l'adozione   di  procedure  atte  ad  agevolare  l'adempimento  degli
obblighi fiscali;
      b) facilitazione   dell'accesso  ai  servizi  di  assistenza  e
informazione,  privilegiando  lo sviluppo dei canali di comunicazione
telematica  e  prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicita' e
di   razionale   impiego   delle   risorse  disponibili,  un'adeguata
diffusione sul territorio delle strutture di servizio;
      c) potenziamento  dell'azione  di contrasto ai fenomeni evasivi
ed  elusivi,  anche individuando per gli organi centrali, regionali e
locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
      d) ordinamento  interno  delle  strutture  centrali e regionali
dell'Agenzia  secondo  criteri  di sussidiarieta' rispetto ai compiti
degli  uffici  locali  e  di  funzionalita'  rispetto al loro modello
organizzativo;
      e) gestione  per  progetti  di attivita' a termine di carattere
innovativo e di particolare rilevanza e complessita';
      f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di
organizzazione  del  lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla
attivazione  di  logiche  di  controllo sui risultati, ai fini di una
gestione  flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle
attivita';
      g) valorizzazione   di   stili   di   gestione   orientati   al
conseguimento   dei  risultati,  alla  sperimentazione  di  soluzioni
innovative,  all'assunzione  responsabile di decisioni, allo sviluppo
di   rapporti   cooperativi,  alla  consapevolezza  della  dimensione
economica  delle  scelte gestionali, all'affermazione del senso etico
dei  fini  pubblici primari perseguiti e al rispetto dei princi'pi di
legalita', trasparenza e imparzialita'.
    2.  L'Agenzia si conforma ai princi'pi della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  adottando  propri  regolamenti  in  materia di termini e di
responsabili   dei  procedimenti  e  di  disciplina  dell'accesso  ai
documenti amministrativi.
    3.  Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio
ai princi'pi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
                               Art. 1.
                       Struttura organizzativa
    1.  Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo
e  il  collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni
loro demandate dallo statuto.
    2.  L'Agenzia  si  articola  in  uffici centrali e regionali, con
funzioni  prevalenti  di  programmazione,  indirizzo, coordinamento e
controllo, e in uffici locali, con funzioni operative.
    3.  Il  presente  regolamento individua le strutture di vertice a
livello  centrale  e  regionale  e definisce il modello organizzativo
degli uffici locali.
    4.  L'organizzazione  interna  delle strutture di vertice e delle
relative  posizioni  dirigenziali e' stabilita con atto del direttore
dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.
                               Art. 2.
                    Strutture centrali di vertice
    1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:
      a) la   direzione   centrale   gestione   tributi,   che   cura
l'assistenza,   informazione   e   comunicazione   al   contribuente;
predispone  la  modulistica;  governa i processi di acquisizione e di
gestione  delle  dichiarazioni  e  degli  atti  ed i relativi servizi
svolti  in via telematica; definisce gli strumenti di supporto per la
liquidazione, l'acquisizione e la restituzione dei tributi;
      b) la  direzione centrale accertamento, che cura le funzioni di
programmazione,  indirizzo  e coordinamento dell'azione di controllo,
mediante  l'analisi dei fenomeni di evasione ed elusione, la ricerca,
l'acquisizione  e l'elaborazione di elementi utili all'investigazione
fiscale;  definisce  le  strategie  e  le  metodologie  di controllo,
nonche' le procedure e gli strumenti di supporto per l'accertamento e
la  conseguente  acquisizione  dei  tributi  e delle sanzioni; svolge
compiti operativi di particolare rilevanza;
      c) la  direzione centrale rapporti con enti esterni, che cura i
rapporti e le convenzioni con le regioni, le province, i comuni e gli
altri  enti  pubblici  e sovrintende ai rapporti con gli intermediari
per  la  riscossione  e  con  i  concessionari  per la gestione delle
entrate   di   competenza   dell'Agenzia,   esercitando  la  relativa
vigilanza;
      d) la direzione centrale normativa e contenzioso, che cura, per
i tributi di competenza dell'Agenzia, l'interpretazione delle norme e
la  formulazione  di pareri sulla loro corretta applicazione, nonche'
la  definizione  degli  indirizzi  per  la  gestione  del contenzioso
tributario;
      e) la  direzione centrale del personale, che svolge le funzioni
connesse   alla   selezione,   all'inserimento,   alla   gestione   e
all'amministrazione  del  personale,  alle  relazioni sindacali, alla
formazione e sviluppo del personale e all'organizzazione del lavoro;
      f) la   direzione  centrale  amministrativa,  che  esercita  le
funzioni    inerenti   alla   gestione   della   contabilita',   alla
predisposizione    del    bilancio    e    dei    rendiconti,    agli
approvvigionamenti e alla logistica;
      g) la  direzione  centrale  sistemi  e processi, che governa il
sistema   informatico   e   supporta   lo   sviluppo   dei   processi
organizzativi.
    2.  Sono,  altresi',  strutture  di  vertice a livello centrale i
seguenti uffici alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia:
      a) l'ufficio  pianificazione  e  controllo,  che  definisce  la
metodologia  del processo di pianificazione, ne gestisce l'attuazione
e  verifica  la  congruenza tra i risultati conseguiti dall'Agenzia e
gli  obiettivi della pianificazione strategica; coordina le attivita'
relative  alla  definizione  e alla gestione della convenzione con il
Ministero;  cura  i  rapporti  con la Corte dei conti per i controlli
sulla gestione finanziaria;
      b) l'ufficio relazioni esterne, che gestisce i rapporti con gli
organi  di  informazione e gli enti esterni, con il compito di curare
la  comunicazione istituzionale riguardo ai programmi e all'attivita'
dell'Agenzia;
      c) l'ufficio  ispettivo  centrale,  che provvede a controlli di
regolarita'  amministrativa e contabile sulle strutture di vertice e,
per  particolari  esigenze,  sugli  uffici  locali  e svolge indagini
conoscitive   volte  a  verificare  la  corretta  applicazione  della
normativa da parte degli uffici;
      d) l'ufficio  studi,  che effettua analisi e studi di carattere
economico-fiscale,  al  fine  di fornire, anche mediante comparazioni
con  le  esperienze delle amministrazioni tributarie estere, elementi
utili per la definizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia e per
l'individuazione degli interventi correttivi.
                               Art. 3.
                   Strutture regionali di vertice
    1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice:
      a) le  direzioni  regionali,  con  sede  nel  capoluogo di ogni
regione, eccetto quella del Trentino-Alto Adige;
      b) le  direzioni  provinciali,  con  sede  nei capoluoghi delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
    2.  Nelle  disposizioni  del  presente  regolamento  la locuzione
"direzioni regionali" si riferisce anche alle direzioni provinciali.
    3.  Gli  organi  di  cui al comma 1 esercitano, nell'ambito della
rispettiva   regione   o   provincia,   funzioni  di  programmazione,
indirizzo,  coordinamento  e  controllo  nei  confronti degli uffici,
curano  i  rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attivita'
operative  di  particolare  rilevanza  nei settori della gestione dei
tributi, dell'accertamento e del contenzioso.
    4.  Per  motivi di economicita' e di razionale organizzazione dei
servizi,  le  attivita' relative all'amministrazione ed alla gestione
delle  risorse,  possono essere svolte con la collaborazione di altra
direzione regionale.
                               Art. 4.
                            Uffici locali
    1.  Le  funzioni  operative  dell'Agenzia  sono  svolte da uffici
locali   di   livello  dirigenziale.  Essi  curano,  in  particolare,
l'attivita'   di  informazione  ed  assistenza  ai  contribuenti,  la
gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione
del contenzioso.
    2.  Il  numero,  la dimensione e la competenza territoriale degli
uffici  sono  determinati  tenendo  conto  dei  carichi di lavoro sia
effettivi  che  potenziali, sulla base di parametri quali il numero e
la  tipologia dei contribuenti, la consistenza demografica, il volume
del  gettito  fiscale,  gli obiettivi di incremento dell'attivita' di
controllo  e  l'esigenza di diffusione dei servizi ai contribuenti in
relazione  anche  alla maggiore  o  minore facilita' di comunicazioni
nelle  diverse aree territoriali. Nei comuni maggiori sotto l'aspetto
demografico  ed  economico  possono  essere  istituiti  uffici a base
circoscrizionale,  la  cui competenza territoriale puo' essere estesa
ai comuni limitrofi. Per particolari necessita' di carattere locale e
nel rispetto dei criteri di economicita' e di razionale impiego delle
risorse,  le  attivita'  di  servizio  ai contribuenti possono essere
svolte   anche  in  sedi  decentrate  rispetto  a  quella  principale
dell'ufficio.
    3.  Gli  uffici  locali  sono  strutturati in due aree, dedicate,
l'una, alle funzioni di servizio ai contribuenti e, l'altra, a quelle
di  controllo  fiscale  e  alle  conseguenti attivita'. Nelle sedi di
maggiore  rilevanza  le  due aree costituiscono posizioni di funzione
dirigenziale.   L'organizzazione   interna   degli   uffici  si  basa
sull'integrazione  delle  attivita'  per  processi, sullo sviluppo di
figure  polivalenti e sulla promozione del lavoro in team, al duplice
fine di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere
piu' flessibile la gestione dei servizi grazie all'intercambiabilita'
dei  ruoli  e  all'autoregolazione  di  gruppo nella suddivisione dei
compiti e nella ripartizione dei carichi di lavoro.
    4.  L'individuazione  degli  uffici locali, delle aree interne di
livello  dirigenziale e delle strutture decentrate per la gestione di
attivita'  di  servizio  ai  contribuenti  e' effettuata con atto del
direttore dell'Agenzia.
                               Art. 5.
                   Strutture di controllo interno
    1. Nelle direzioni centrali e regionali, le attivita' connesse al
controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unita' organizzative
di  livello  dirigenziale, che verificano, anche mediante valutazioni
comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  il  conseguimento degli
obiettivi  operativi,  l'efficienza  e  l'economicita' della gestione
delle risorse assegnate.
    2. Ai controlli interni di regolarita' amministrativa e contabile
sugli  uffici  locali provvedono appositi uffici ispettivi di livello
dirigenziale istituiti presso le direzioni regionali.
                               Art. 6.
                  Disposizioni finali e transitorie
    1.  I  poteri e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o
di  regolamento  ai  direttori  centrali e regionali del Dipartimento
delle  entrate,  sono  rispettivamente  devoluti  ai  direttori delle
strutture di vertice centrali e regionali dell'Agenzia. Analogamente,
i  poteri  e le competenze dei dirigenti degli uffici delle entrate e
dei   preesistenti   uffici   distrettuali   delle  imposte  dirette,
provinciali  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e del registro sono
attribuiti ai dirigenti degli uffici locali dell'Agenzia.
    2.  I  centri  di  servizio  delle  imposte  dirette ed indirette
continuano  ad  operare, quali uffici periferici dell'Agenzia, fino a
quando   le   attivita'   conseguenti   al  controllo  formale  delle
dichiarazioni  relative  agli  anni  d'imposta  sino al 1997 non sono
completate o assegnate ad altri uffici.
    3.  In  sede  di  prima  attuazione  del presente regolamento, la
determinazione   del   numero,   la   dislocazione,   la   competenza
territoriale  e  l'articolazione  interna  in aree dirigenziali degli
uffici  locali  dell'Agenzia  corrispondono a quelle dei preesistenti
uffici delle entrate.
    4.  Gli  uffici  distrettuali  delle  imposte dirette, gli uffici
provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, gli uffici del registro
e  le  sezioni  staccate  delle  Direzioni  regionali  continuano  ad
operare,  quali  uffici  periferici  dell'Agenzia,  fino alla data di
attivazione dei corrispondenti uffici locali.
    5.  Fino  all'emanazione  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  2
dell'art. 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di
attuazione  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  in vigore per il
Ministero delle finanze.

                              Titolo II
                              PERSONALE
                               Capo I
                      Ordinamento del personale
                               Art. 7.
                         Relazioni sindacali
    1.  L'Agenzia,  conformemente  allo  statuto, adotta, nell'ambito
della  gestione  del  personale,  relazioni sindacali improntate alla
massima  collaborazione  con  le organizzazioni sindacali ai fini del
rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
    2.  Preliminarmente  alla  stipula  della  convenzione,  le linee
aziendali  di  pianificazione  sono  oggetto  di concertazione con le
organizzazioni  sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e
i rapporti di lavoro.
                               Art. 9.
                     Inquadramento professionale
    1.  L'ordinamento  professionale  del  personale non dirigenziale
dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.
    2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica
qualifica   e   secondo  le  disposizioni  del  contratto  collettivo
nazionale.
                              Art. 10.
                         Dotazioni organiche
    1.  Le  dotazioni  organiche complessive del personale dipendente
dell'Agenzia sono cosi' determinate:
      a) dirigenti 1.479;
      b) non dirigenti 45.791.
    2.  Per  la  ridefinizione  delle  dotazioni organiche si procede
periodicamente  e  comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto
della  programmazione  prevista per legge, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali.
    3.  La  ripartizione  delle  dotazioni  organiche  complessive e'
determinata   dal   direttore   dell'Agenzia,   sentito  il  comitato
direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
                               Capo II
                         Personale dirigente
                              Art. 11.
                              Dirigenza
    1.  I  dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati
ed  assicurano  il  rispetto  degli  indirizzi  e  l'attuazione delle
direttive dei vertici dell'Agenzia.
    Sono  preposti  ad  unita' organizzative di livello dirigenziale,
ovvero  incaricati  di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza
all'alta   direzione,  di  studio  e  ricerca,  di  coordinamento  di
specifici progetti.
    2.  I  dirigenti sono responsabili della gestione del personale e
delle  risorse  finanziarie  e materiali finalizzate al conseguimento
dei  risultati  sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo
dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
                              Art. 12.
                       Accesso alla dirigenza
    1.  L'accesso  al  ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i
posti  vacanti  e  disponibili, con procedure selettive pubbliche sia
dall'esterno  che  dall'interno,  nel  rispetto  dei princi'pi di cui
all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
    2.  Alle  procedure  selettive esterne sono ammessi a partecipare
soggetti  in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza
di  volta  in  volta  specificati  in  relazione  alle  posizioni  da
ricoprire.  Tali  procedure prevedono una prima fase, la cui gestione
puo'  essere  affidata  anche  ad  organismi  esterni  specializzati,
consistente  nello  svolgimento  di  prove  teorico-pratiche volte ad
accertare  la  preparazione  professionale  dei  candidati  e la loro
capacita'  di  applicare  le  proprie  conoscenze  alla  soluzione di
problemi    operativi    inerenti    all'esercizio   delle   funzioni
dirigenziali.  Coloro  che abbiano superato le prove partecipano, nei
limiti  e  secondo  le regole di cui al comma 4, ove non abbiano gia'
maturato  un'esperienza  dirigenziale,  a  un periodo di applicazione
presso  gli  uffici  dell'Agenzia,  della durata massima di sei mesi,
finalizzato  a  verificarne  le capacita' organizzative, gestionali e
relazionali.  Il periodo di applicazione termina con una prova finale
di idoneita' allo svolgimento delle finzioni dirigenziali.
    3.  Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i
dipendenti  dell'Agenzia  che  abbiano  prestato servizio, per almeno
cinque  anni,  in  posizioni  funzionali  per l'accesso alle quali e'
richiesto  il  possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio
con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa
e delle capacita' e conoscenze dimostrate nel corso dell'attivita' di
servizio.  In  base  all'esito  della  valutazione,  i candidati sono
ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia,
che si svolge e si conclude con le medesime modalita' previste per la
procedura selettiva di cui al comma 2.
    4.  I  requisiti  specifici e le procedure di selezione di cui ai
commi  precedenti  sono  stabiliti nei relativi avvisi o bandi, con i
quali si stabilisce, anche, il trattamento giuridico ed economico del
periodo di applicazione.
    5.  La  retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e'
stabilita   con   contratto  individuale.  Il  trattamento  economico
fondamentale   e   quello   accessorio,   collegato   al  livello  di
responsabilita'  attribuito  con l'incarico di finzione, ai risultati
conseguiti  ed  alla professionalita' posseduta, sono calcolati sulla
base  dei  contratti  collettivi  per  l'area dirigenziale. Fino alla
stipulazione   del   contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  il
trattamento  economico  complessivo  dei dirigenti delle strutture di
vertice di cui agli articoli 3 e 4 e' quello previsto per i dirigenti
preposti  ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello
Stato;  per  gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo
continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.
                              Art. 13.
             Dirigenti con contratto a tempo determinato
    1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti
con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti
del   cinque   per   cento   della  dotazione  organica  dirigenziale
complessiva,  persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
professionale,  che  abbiano  svolto  attivita'  in organismi ed enti
pubblici  o  privati  o  aziende  pubbliche  e private con esperienza
acquisita  per  almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano  conseguito  una  particolare specializzazione professionale,
culturale  e  scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria,  da  pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete
esperienze  di  lavoro,  o  provenienti  dai  settori  della  ricerca
universitaria,  delle  magistrature  e  dei  ruoli  degli  avvocati e
procuratori dello Stato.
    2.   Il  trattamento  economico  e'  commisurato  alla  specifica
qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita'
del  rapporto  e  dei  livelli  retributivi  correnti nel mercato del
lavoro per analoghe professionalita'.
                              Art. 14.
                 Incarichi di funzioni dirigenziali
    1.  Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo
conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire
e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali
esigenze  vengono  individuati  sulla  base  delle  conoscenze, delle
attitudini  e  delle  capacita'  professionali  possedute,  anche  in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
    2.  Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da
due a cinque anni, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti
al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di
cui all'art. 13.
    3.  Gli  incarichi  dei dirigenti responsabili delle strutture di
vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal direttore
dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato direttivo.
    4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore,
su  proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai
medesimi soggetti di cui al comma 2.
    5.   I   risultati   negativi   della   gestione   o  il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi,  valutati  secondo i princi'pi ed i
criteri  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1999,  o  la  grave
inosservanza   di  direttive  comportano  la  destinazione  ad  altro
incarico,  ovvero,  nei  casi  di  maggiore  gravita', il recesso dal
rapporto  di  lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del
contratto collettivo.
    6.  In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente e' di regola
sostituito  da  altro funzionario da lui preventivamente designato o,
in   mancanza,  da  quello  gerarchicamente  superiore;  per  periodi
superiori   al  mese,  i  poteri  e  la  responsabilita'  dell'unita'
organizzativa  sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente
ovvero mediante la procedura di cui all'art. 24.
    7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi
l'art.  8  del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.
                              Capo III
         Selezione e assunzione del personale non dirigente
                              Art. 15.
          Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
    1.  Il  processo  di  selezione  e  inserimento  dall'esterno dei
funzionari  prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito,
di  regola  della  durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del
superamento  di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai
princi'pi  dell'art.  36,  comma 3, del decreto legislativo n. 29 del
1993.
    2.  Il  tirocinio  sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti
nei  bandi  di  selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di
formazione  sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche
o  private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato
nei  bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli
stessi  bandi  e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del
periodo di tirocinio.
    3.  Alla  fine  del  tirocinio  si  procede  ad  una  valutazione
complessiva  dei  risultati  conseguiti  e  delle capacita' espresse,
integrata  da  una  prova, finalizzata ad accertare il possesso delle
attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione.
    4.  Per  il  reclutamento del restante personale si provvede, nel
rispetto  dei princi'pi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.
29   del   1993,  con  procedure  di  norma  decentrate,  assicurando
trasparenza,  economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo'
avvalersi  delle  forme  contrattuali  flessibili  di assunzione e di
impiego  del  personale  previste  dal codice civile, dalle leggi sui
rapporti   di   lavoro   subordinato  nell'impresa  e  dai  contratti
collettivi di lavoro.
    5.  Le  regole  delle  procedure  di  selezione  di  cui ai commi
precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
    6.  Le  determinazioni  relative  all'avvio  delle  procedure  di
reclutamento  sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di
personale,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili, salvaguardando,
comunque,  le  procedure  di  selezione  del  personale  interno e le
riserve previste.
                              Art. 16.
                       Incarichi professionali
    1.  L'Agenzia  puo'  stipulare,  per  periodi  di tempo limitato,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza
e  di  prestazione  professionale per specifiche professionalita' non
disponibili  nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni
di mercato e alla professionalita' richiesta.
    2.  Per  i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto
dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
                               Capo IV
           Gestione e sviluppo professionale del personale
                              Art. 17.
                             Formazione
    1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
      a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
      b) assicurare    la    continuita'    operativa   dei   servizi
migliorandone la qualita' e l'efficienza;
      c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
    2.  L'Agenzia  promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali,  interventi  e  programmi di formazione permanente e di
aggiornamento  continuo  del  personale per migliorarne il livello di
prestazione  nelle  posizioni  attualmente ricoperte e accrescerne le
capacita'   potenziali  in  funzione  dell'affidamento  di  incarichi
diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti
e della progressione di carriera.
                              Art. 18.
                      Valutazione del personale
    1.  L'Agenzia  adotta  adeguate  metodologie  per  la valutazione
periodica  delle  prestazioni, delle conoscenze professionali e delle
capacita'  dei  dipendenti,  al  fine di governare, in coerenza con i
contratti  collettivi,  lo  sviluppo  delle competenze, gli incentivi
economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
    2.  A  tale  scopo  sono individuati, nel rispetto del sistema di
relazioni   sindacali,   metodi   e   tecniche   di  valutazione  che
garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.
                              Art. 19.
                 Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
    1.  L'Agenzia  assicura  la  mobilita' del personale in linea con
quanto  stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993
e nei contratti collettivi.
    2.  Nei  trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono
previste  adeguate  forme di incentivazione, sulla base degli accordi
con le organizzazioni sindacali.
    3.  L'Agenzia  puo'  ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in
servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle finanze
anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
                              Art. 20.
              Comando presso amministrazioni pubbliche
    1.  Nell'interesse  dell'Agenzia,  o  su  richiesta  di pubbliche
amministrazioni,    enti    pubblici,    istituzioni   ed   organismi
internazionali,  il  personale  che  esprime  il proprio assenso puo'
essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i
predetti  enti,  rimanendo,  nella prima ipotesi, il relativo onere a
carico dell'Agenzia.
    2.   Nell'ambito  della  convenzione  e'  fissata  la  disciplina
economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del
Ministero delle finanze.
    3.  Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti
gli effetti giuridici ed economici.
                              Art. 21.
 Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale
    1.  L'Agenzia,  nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove
si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile,
penale  o  amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per
fatti    o   atti   compiuti   nell'espletamento   del   servizio   e
nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su
sua  richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura generale
dello  Stato,  il  rimborso  e,  tenuto  conto  della  sua situazione
economica,  eventuali  anticipazioni  per  gli  oneri  di  difesa,  a
condizione che non sussista conflitto di interesse.
    2.  In  caso  di  condanna con sentenza passata in giudicato o di
beneficio   dell'applicazione   della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'art.  444  e  seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia
puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni
ricevute per gli oneri di difesa.
    3.   L'Agenzia  provvede  a  tutelare  il  personale  che  svolge
attivita'  ad  alto rischio professionale mediante la stipulazione di
appositi   contratti   assicurativi  per  la  responsabilita'  civile
derivante  da  danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi
nello   svolgimento  delle  proprie  funzioni,  nonche'  mediante  la
stipulazione  di  appositi  contratti  assicurativi  per la copertura
delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
                               Capo V
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 22.
                Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia
    1.   In  applicazione  del  comma  5  dell'art.  74  del  decreto
legislativo  n.  300 del 1999, il personale non dirigente proveniente
dal  ruolo  speciale  e  distaccato  presso  l'Agenzia  e' inquadrato
definitivamente  nel  ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla
data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del
decreto   legislativo   n.   300   del  1999,  secondo  l'ordinamento
professionale  stabilito nel contratto collettivo nazionale in vigore
fino  alla  stipulazione  dei nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro  di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
    2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74
del decreto legislativo n. 300 del 1999.
                              Art. 23.
                              Missioni
    1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale
di  lavoro  del  comparto,  l'Agenzia,  in coordinamento con le altre
Agenzie  fiscali,  previo  accordo  con  le  organizzazioni sindacali
firmatarie  del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le
modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente.
                              Art. 24.
           Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali
    1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  12, per la copertura
delle  posizioni  dirigenziali  vacanti  all'atto  del proprio avvio,
l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita'
a  ricoprire  provvisoriamente  l'incarico,  contratti individuali di
lavoro  a  termine  con  propri  funzionari, con l'attribuzione dello
stesso  trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare
nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
    2.  Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali
vacanze  sopravvenute  possono  comunque  essere coperte, fatta salva
l'applicazione dell'art. 12, previo interpello e salva l'urgenza, con
le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente
iniziata la procedura selettiva.
                              Art. 25.
  Contratti individuali di lavoro per particolari professionalita'
    1.  Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo'
sottoscrivere,  per specifiche professionalita' non dirigenziali, non
presenti  nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato,  nella  misura  massima  di  dieci unita', con persone
esterne  all'Agenzia,  che  abbiano  svolto  funzioni  di gestione di
strutture o che abbiano assunto responsabilita' per il raggiungimento
dei risultati.
                              Art. 26.
             Accordo sul sistema di relazioni sindacali
    1.  Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  delle Agenzie fiscali -
compresa  l'area  della  dirigenza  -  le  previsioni  del  contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto ministeri, del contratto
collettivo  nazionale  del  Ministero  delle  finanze  e il contratto
collettivo nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in
vigore,  vengono  integrate  con  uno specifico accordo da stipularsi
entro  un  mese  dalla  data  fissata dal decreto ministeriale di cui
all'art.  73,  comma  4,  del  decreto  legislativo  n. 300 del 1999.
L'accordo  definira'  soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto
delle relazioni sindacali tra le parti.
    2.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  gli  effetti  derivanti  dalla sua applicazione saranno
esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.