Art. 12 (L-R) Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita' 1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta: a) quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona; b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; (L) c).