Art. 12 (L-R)
    Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
  1.   Se   l'opera  e'  conforme  alle  previsioni  dello  strumento
urbanistico,  ad  una  sua  variante  o  ad  uno  degli atti indicati
all'articolo  10,  comma  1, la dichiarazione di pubblica utilita' si
intende disposta:
    a) quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o
di  pubblica  utilita',  il  piano  particolareggiato,  il  piano  di
lottizzazione,  il  piano  di recupero, il piano di ricostruzione, il
piano  delle  aree  da  destinare  a  insediamenti produttivi, ovvero
quando e' approvato il piano di zona;
    b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a
dichiarazione  di  pubblica  utilita' l'approvazione di uno strumento
urbanistico,  anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una
concessione,  di  una  autorizzazione  o  di  un  atto avente effetti
equivalenti; (L)
    c).