Art. 13 (L)
Contenuto  ed  effetti  dell'atto  che  comporta  la dichiarazione di
                          pubblica utilita'
  1.  Il  provvedimento  che  dispone la pubblica utilita' dell'opera
puo'  essere  emanato  fino  a  quando  non  sia  decaduto il vincolo
preordinato all'esproprio. (L)
  2.   Gli  effetti  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si
producono  anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento
che la dispone. (L)
  3.  Nel  provvedimento  che  comporta  la dichiarazione di pubblica
utilita'  dell'opera  puo' essere stabilito il termine entro il quale
il decreto di esproprio va eseguito. (L)
  4.  Se  manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma
3,  il  decreto di esproprio puo' essere eseguito entro il termine di
cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che
dichiara la pubblica utilita' dell'opera. (L)
  5.  L'autorita'  che  ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera
puo'  disporre  la  proroga  dei termini previsti dai commi 3 e 4 per
casi  di  forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga
puo'  essere  disposta,  anche  d'ufficio,  prima  della scadenza del
termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
  6.  La  scadenza  del termine entro il quale puo' essere emanato il
decreto  di  esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di
pubblica utilita'. (L)
  7.  Restano  in  vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione
delle  previsioni  dei  piani  territoriali  o  urbanistici, anche di
settore  o  attuativi,  entro termini maggiori di quelli previsti nel
comma 4. (L)
  8.  Qualora  il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili
da  non  sottoporre  a  trasformazione  fisica,  la  dichiarazione di
pubblica utilita' ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di
destinazione  ad  uso  pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono
indicate le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per eventuali
lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)