Art. 14 (L-R)
Istituzione  degli  elenchi  degli  atti  che  dichiarano la pubblica
                              utilita'
  1.  L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12,
comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una
copia  al  Ministero  dei lavori pubblici, per le opere di competenza
statale,  e  al  presidente della Regione, per le opere di competenza
regionale. (L)
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  ovvero  del
presidente  della Regione, rispettivamente per le opere di competenza
statale   o   regionale,   sono   indicati   gli   uffici  competenti
all'aggiornamento   degli   elenchi  degli  atti  da  cui  deriva  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  ovvero  con  cui  e'  disposta
l'espropriazione,  distinti in relazione alle diverse amministrazioni
che li hanno adottati. (L)
  3.