Art. 14 (L-R) Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita' 1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L) 2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. (L) 3.