Art. 15 (L-R)
              Disposizioni sulla redazione del progetto
  1.   Per   le   operazioni  planimetriche  e  le  altre  operazioni
preparatorie  necessarie per la redazione dello strumento urbanistico
generale,  di  una  sua  variante  o  di  un  atto  avente  efficacia
equivalente  nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e
per  la  progettazione  di  opere pubbliche e di pubblica utilita', i
tecnici  incaricati,  anche  privati,  possano  essere autorizzati ad
introdursi nell'area interessata. (L)
  2.
  3.
  4.
  5.   In   caso   di   progetti  relativi  a  tracciati  ferroviari,
l'autorizzazione  di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta giorni
dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende
alle  ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. (L)