Art. 16 (L-R) Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo 1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)