Art. 16 (L-R)
  Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
  1.  Il  soggetto,  anche  privato,  diverso  da quello titolare del
potere  di  approvazione  del  progetto  di  un'opera  pubblica  o di
pubblica  utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara
la  pubblica  utilita'  dell'opera.  A tal fine, egli deposita presso
l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai
documenti  ritenuti  rilevanti  e ad una relazione sommaria, la quale
indichi  la  natura  e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli
eventuali  nulla  osta,  alle  autorizzazioni  o  agli  altri atti di
assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
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  12.  Qualora  nel  corso  dei  lavori  si manifesti la necessita' o
l'opportunita'  di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui
a  quelli  gia'  espropriati,  con  atto  motivato  l'amministrazione
integra  il  provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si
applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)