Art. 17 (L-R)
               L'approvazione del progetto definitivo
  1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
    a) indica  gli  estremi  degli  atti  da  cui e' sorto il vincolo
preordinato all'esproprio;
    b) comporta  la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se
non  sono  necessari  concerti,  intese, nulla osta, autorizzazioni o
altri  atti  di  assenso,  comunque  denominati, mentre, se essi sono
necessari,  comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data
in  cui l'amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della
avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L)
  2.  La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche
quando  e'  approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli
atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L)
  3.