Art. 19 (L)
                     L'approvazione del progetto
  1.   Quando   l'opera  da  realizzare  non  risulta  conforme  alle
previsioni  urbanistiche,  l'approvazione  del progetto definitivo da
parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo
strumento urbanistico. (L)
  2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione
del  progetto  esecutivo  da  parte  della  autorita'  competente  e'
trasmesso  al  Consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della
corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
  3.  Il  vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando
diventa  efficace la delibera di approvazione della variante al piano
urbanistico  generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati
all'articolo 10,   comma   1,   con  cui  e'  approvato  il  progetto
definitivo. (L)
  4.  Nei  casi  previsti  dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da
questa  delegato  all'approvazione del piano urbanistico comunale non
manifesta  il  proprio  dissenso  entro il termine di novanta giorni,
decorrente  dalla  ricezione  della delibera del Consiglio comunale e
della  relativa  completa  documentazione,  si  intende  approvata la
determinazione  del  Consiglio comunale, che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia. (L)