Art. 2 (L)
          Principio di legalita' dell'azione amministrativa
  1.  L'espropriazione  dei  beni  immobili  o di diritti relativi ad
immobili  di  cui  all'articolo  1 puo' essere disposta nei soli casi
previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
  2.  I  procedimenti  di  cui al presente testo unico si ispirano ai
principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita'
e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)