Art. 20 (L-R)
   La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
  1.  Divenuto  efficace  l'atto  che  dichiara la pubblica utilita',
entro  i  successivi  tenta  giorni  il  promotore dell'epropriazione
compila  l'elenco  dei  beni  da  espropriare,  con  una  descrizione
sommaria,  e  dei  relativi proprietari, ed indica le somme che offre
per   le  loro  espropriazioni.  L'elenco  va  notificato  a  ciascun
proprietario,  nella  parte  che lo riguarda, con le forme degli atti
processuali  civili.  Gli  interessati  nei  successivi trenta giorni
possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.  Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a
concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa
la determinazione della indennita' di espropriazione. Nel caso in cui
il  proprietario  percepisca  la  somma  e  si  rifiuti di concludere
l'accordo  di  cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il
decreto  di  esproprio,  che  da'  atto  di  tali circostanze, e puo'
esservi  l'immissione  in possesso, salve le conseguenze risarcitorie
dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)
  9.  L'accordo  di  cessione volontaria e' trascritto entro quindici
giorni  presso  l'ufficio  dei registri immobiliari, a cura e a spese
dell'acquirente. (L)
  10.