Art. 22 (L-R)
         Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
  1.
  2.  Ricevuta  dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e
la  documentazione  comprovante  la piena e libera disponibilita' del
bene,  l'autorita'  espropriante dispone il pagamento dell'indennita'
di  espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la
riduzione  del  quaranta  per  cento di cui all'articolo 37, comma 1.
Decorso  tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella
misura del tasso legale. (L)
  3.
  4.