Art. 23 (L-R)
            Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
  1. Il decreto di esproprio:
    a) e'  emanato  entro il termine di scadenza dell'efficacia della
dichiarazione di pubblica utilita';
    b) indica  gli  estremi  degli  atti  da  cui e' sorto il vincolo
preordinato  all'esproprio  e  del  provvedimento che ha approvato il
progetto dell'opera;
    c) indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria o
urgente  e  precisa  se  essa  sia stata accettata dal proprietario e
successivamente  corrisposta,  ovvero  se  essa  sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
    d) da'  atto  della  eventuale  nomina  dei tecnici incaricati di
determinare   in   via  definitiva  l'indennita'  di  espropriazione,
precisando   se   essa   sia   stata  accettata  dal  proprietario  o
successivamente  corrisposta,  ovvero  se  essa  sia stata depositata
presso la Cassa depositi e prestiti;
    e) da'  atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti
dall'articolo  22,  comma  1,  e  della  determinazione urgente della
indennita' provvisoria;
    f)  dispone il passaggio del diritto di proprieta', o del diritto
oggetto  dell'espropriazione,  sotto  la condizione sospensiva che il
medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
    g) e'   notificato   al   proprietario  nelle  forme  degli  atti
processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo,
del  giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto di
espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
    h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario
dell'esproprio.  con la redazione del verbale di cui all'articolo 24.
(L)
  2.  Il  decreto  di  esproprio  e'  trascritto senza indugio presso
l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
  3.   La   notifica  del  decreto  di  esproprio  puo'  avere  luogo
contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del
proprietario  o  del  possessore  del  bene,  nel verbale si da' atto
dell'opposizione  e  le  operazioni di immissione in possesso possono
essere differite di dieci giorni. (L)
  4.
  5.  Un  estratto del decreto di esproprio e' trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
o  nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova
il bene. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni
successivi  alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in
assenza  di  impugnazioni,  anche  per  il  terzo  l'indennita' resta
fissata nella somma depositata. (L)