Art. 23 (L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio 1. Il decreto di esproprio: a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita'; b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; c) indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; d) da' atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennita' di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti; e) da' atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennita' provvisoria; f) dispone il passaggio del diritto di proprieta', o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito; g) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa; h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio. con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L) 2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L) 3. La notifica del decreto di esproprio puo' avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si da' atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L) 4. 5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita' resta fissata nella somma depositata. (L)