Art. 24 (L-R)
                 Esecuzione del decreto di esproprio
  1.  L'esecuzione  del  decreto di esproprio ha luogo per iniziativa
dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di
immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
  2.  Lo  stato  di  consistenza del bene puo' essere compilato anche
successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso,
senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
  3.  Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti
in  contraddittorio  con  l'espropriato  o,  nel caso di assenza o di
rifiuto,  con  la  presenza  di  almeno  due  testimoni che non siano
dipendenti  del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare
alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
  4.  Si  intende  effettuata  l'immissione in possesso anche quando,
malgrado  la  redazione  del  relativo  verbale,  il bene continua ad
essere  utilizzato,  per  qualsiasi  ragione, da chi in precedenza ne
aveva la disponibilita'. (L)
  5.
  6.
  7.  Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre
anni   puo'   essere  emanato  un  ulteriore  atto  che  comporta  la
dichiarazione di pubblica utilita'. (L)