Art. 25 (L)
               Effetti dell'espropriazione per i terzi
  1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione
automatica  di  tutti  gli altri diritti, reali o personali, gravanti
sul  bene  espropriato,  salvo  quelli  compatibili  con  i  fini cui
l'espropriazione e' preordinata. (L)
  2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non
incidono  sul  procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto
di esproprio. (L)
  3.  Dopo  la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti
relativi  al  bene espropriato possono essere fatti valere unicamente
sull'indennita'. (L)
  4.  A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto
convoca  tempestivamente,  e  comunque  non  oltre dieci giorni dalla
richiesta,  il  soggetto  proponente  e i soggetti gestori di servizi
pubblici  titolari  del  potere di autorizzazione e di concessione di
attraversamento,  per  la definizione degli spostamenti concernenti i
servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto
proponente,  qualora  i  lavori  di  modifica non siano stati avviati
entro  sessanta  giorni,  puo'  provvedervi direttamente, attenendosi
alle  modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente
comma. (L)