Art. 32 (L)
                 Determinazione del valore del bene
  1.  Salvi  gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita'
di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del
bene  al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione
del  decreto  di  esproprio,  valutando  l'incidenza  dei  vincoli di
qualsiasi  natura non aventi natura espropriativa e senza considerare
gli  effetti  del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi
alla  realizzazione  dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione  di  un  diritto  diverso da quello di proprieta' o di
imposizione di una servitu'. (L)
  2.  Il  valore  del  bene  e'  determinato senza tenere conto delle
costruzioni,  delle  piantagioni  e delle migliorie, qualora risulti,
avuto  riguardo  al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze,
che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore
indennita'.  Si  considerano  realizzate allo scopo di conseguire una
maggiore  indennita',  le  costruzioni, le piantagioni e le migliorie
che  siano  state  intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la
comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
  3.  Il  proprietario,  a  sue  spese,  puo'  asportare  dal  bene i
materiali  e  tutto  cio'  che  puo'  essere  tolto senza pregiudizio
dell'opera da realizzare. (L)