Art. 33 (L)
             Espropriazione parziale di un bene unitario
  1.  Nel  caso  di esproprio parziale di un bene unitario, il valore
della  parte  espropriata e' determinato tenendo conto della relativa
diminuzione di valore. (L)
  2.  Se  dall'esecuzione  dell'opera deriva un vantaggio immediato e
speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al
valore  della  parte espropriata e' detratto l'importo corrispondente
al medesimo vantaggio. (L)
  3.  Non  si  applica  la  riduzione di cui al comma 2, qualora essa
risulti  superiore  ad  un  quarto  della  indennita'  dovuta  ed  il
proprietario   abbandoni   l'intero  bene.  L'espropriante  puo'  non
accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai
tre  quarti  dell'indennita' dovuta. In ogni caso l'indennita' dovuta
dall'espropriante  non puo' essere inferiore alla meta' di quella che
gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)