Art. 34 (L)
                Soggetti aventi titolo all'indennita'
  1.  L'indennita'  di  esproprio  spetta al proprietario del bene da
espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
  2.  Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere
fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L)
  3.  L'espropriante  non e' tenuto ad intervenire nelle controversie
fra  il  proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a
causa del riparto tra di loro dell'indennita'. (L)
  4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  42,  il  titolare di un
diritto  reale  o personale sul bene non ha diritto ad una indennita'
aggiuntiva,  puo'  far  valere  il  suo  diritto  sull'indennita'  di
esproprio   e   puo'   proporre   l'opposizione  alla  stima,  ovvero
intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)