Art. 35 (L)
                           Regime fiscale
  1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato col decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, qualora sia
corrisposta  a  chi  non eserciti una impresa commerciale una somma a
titolo  di  indennita'  di  esproprio,  ovvero  di  corrispettivo  di
cessione  volontaria  o  di  risarcimento  del danno per acquisizione
coattiva,  di  un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica,
un  intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana  all'interno  delle  zone  omogenee  di tipo A, B, C e D, come
definite dagli strumenti urbanistici (L).
  2.  Il  soggetto  che  corrisponde la somma opera la ritenuta nella
misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione
dei redditi, il contribuente puo' optare per la tassazione ordinaria,
col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L)
  3.  Le  disposizioni  del  comma  2  si  applicano  anche quando il
pagamento  avvenga  a seguito di un pignoramento presso terzi e della
conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
  4.  Le  modalita'  di adempimento degli obblighi previsti nei commi
precedenti  sono  disciplinate  con  regolamento  del  Ministro delle
finanze. (L)
  5.  Si  applica  l'articolo  28,  secondo  comma,  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  per  il
versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per
le sanzioni da irrogare. (L)
  6.  Gli  interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma
di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione costituiscono reddito
imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)