Art. 37 (L)
Determinazione  dell'indennita'  nel  caso  di  esproprio  di un'area
                             edificabile
  1.   L'indennita'  di  espropriazione  di  un'area  edificabile  e'
determinata  nella  misura pari all'importo, diviso per due e ridotto
nella  misura  del  quaranta  per  cento,  pari alla somma del valore
venale  del  bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi
degli  articoli  24  e  seguenti  del decreto legislativo 22 dicembre
1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
  2.  La  riduzione  di  cui  al  comma 1 non si applica se sia stato
concluso  l'accordo  di cessione o se esso non sia stato concluso per
fatto  non  imputabile  all'espropriato  o perche' a questi sia stata
offerta   una   indennita'  provvisoria  che,  attualizzata,  risulti
inferiore  agli  otto decimi di quella determinata in via definitiva.
(L)
  3.  Ai  soli  fini  dell'applicabilita'  delle  disposizioni  della
presente  sezione, si considerano le possibilita' legali ed effettive
di  edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di
esproprio  o  dell'accordo  di  cessione.  In ogni caso si esclude il
rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
  4.  Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono
le possibilita' legali di edificazione quando l'area e' sottoposta ad
un  vincolo  di  inedificabilita'  assoluta  in  base  alla normativa
statale   o   regionale  o  alle  previsioni  di  qualsiasi  atto  di
programmazione  o  di  pianificazione del territorio, ivi compresi il
piano  paesistico,  il  piano del parco, il piano di bacino, il piano
regolatore   generale,   il  programma  di  fabbricazione,  il  piano
attuativo  di  iniziativa  pubblica  o  privata,  anche per una parte
limitata   del   territorio   comunale   per  finalita'  di  edilizia
residenziale  o  di  investimenti  produttivi,  ovvero  in base ad un
qualsiasi  altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio
di  atti,  comunque  denominati,  abilitativi  della realizzazione di
edifici o manufatti di natura privata. (L)
  5.  I  criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto
dell'area  sono  definiti  con regolamento da emanare con decreto del
Ministro dei lavori pubblici. (L)
  6.  Fino  alla  data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma  5,  si  verifica  se  sussistano  le possibilita' effettive di
edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
  7.  L'indennita'  e'  ridotta ad un importo pari al valore indicato
nell'ultima  dichiarazione  o denuncia presentata dall'espropriato ai
fini  dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione
formale dell'indennita' nei modi stabiliti dall'articolo 20, comma 3,
e  dall'articolo 22,  comma  1,  qualora il valore dichiarato risulti
contrastante  con la normativa vigente ed inferiore all'indennita' di
espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
  8.  Se  per  il  bene  negli  ultimi  cinque  anni  e' stata pagata
dall'espropriato  o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore
dell'imposta  da pagare sull'indennita', la differenza e' corrisposta
dall'espropriante all'espropriato. (L)
  9.  Qualora  l'area  edificabile  sia  utilizzata a scopi agricoli,
spetta  al  proprietario  coltivatore  diretto una indennita' pari al
valore   agricolo   medio   corrispondente   al   tipo   di   coltura
effettivamente  praticato.  La stessa indennita' spetta al fittavolo,
al  mezzadro  o  al compartecipante che, per effetto della procedura,
sia   costretto   ad  abbandonare  in  tutto  o  in  parte  il  fondo
direttamente  coltivato,  da  almeno un anno, col lavoro proprio e di
quello dei familiari. (L)