Art. 39 (L-R)
Indennita'  dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su
           particolari aree comprese in zone edificabili.
  1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso
di  reiterazione  di  un  vincolo  preordinato  all'esproprio o di un
vincolo  sostanzialmente  espropriativo e' dovuta al proprietario una
indennita',   commisurata   all'entita'   del   danno  effettivamente
prodotto. (L)
  2.
  3.  Con  atto  di  citazione  innanzi  alla corte d'appello nel cui
distretto  si  trova  l'area, il proprietario puo' impugnare la stima
effettuata  dall'autorita'.  L'opposizione  va  proposta,  a  pena di
decadenza,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,  decorrente dalla
notifica dell'atto di stima. (L)
  4.  Decorso  il  termine  di  due  mesi,  previsto  dal comma 2, il
proprietario  puo'  chiedere  alla  corte  d'appello  di  determinare
l'indennita'. (L)
  5.  Dell'indennita'  liquidata ai sensi dei commi precedenti non si
tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)