Art. 39 (L-R) Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili. 1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al proprietario una indennita', commisurata all'entita' del danno effettivamente prodotto. (L) 2. 3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario puo' impugnare la stima effettuata dall'autorita'. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L) 4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario puo' chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennita'. (L) 5. Dell'indennita' liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)