Art. 4 (L)
     Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
  1.  I  beni  appartenenti  al  demanio  pubblico non possono essere
espropriati   fino   a   quando   non   ne   viene   pronunciata   la
sdemanializzazione. (L)
  2.  I  beni  appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e
degli  altri  enti pubblici possono essere espropriati per perseguire
un  interesse  pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con
la precedente destinazione. (L)
  3.  I  beni  descritti  dagli  articoli 13, 14, 15 e 16 della legge
27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo
accordo con la Santa Sede. (L)
  4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi
ragioni previo accordo:
    a) con  la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto
cattolico;
    b) con  l'Unione  delle  Chiese  cristiane,  se  aperti  al culto
pubblico avventista;
    c) con  il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
    d) con  l'Unione  delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati
all'esercizio pubblico del culto ebraico;
    e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti
al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
    f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia e con
l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto
della medesima Chiesa;
    g) col  rappresentante  di  ogni altra confessione religiosa, nei
casi previsti dalla legge. (L)
  5.  Si  applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto
internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali
cui l'Italia aderisce. (L)