Art. 40 (L)
                        Disposizioni generali
  1.  Nel  caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita'
e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto
delle  colture  effettivamente  praticate  sul fondo e del valore dei
manufatti  edilizi  legittimamente  realizzati,  anche  in  relazione
all'esercizio  dell'azienda  agricola,  senza valutare la possibile o
l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
  2.  Se  l'area  non  e'  effettivamente  coltivata, l'indennita' e'
commisurata  al  valore  agricolo  medio  corrispondente  al  tipo di
coltura  prevalente  nella  zona  fondo  e  del  valore dei manufatti
edilizi legittimamente realizzati. (L)
  3.  Il  criterio  di  cui  al  comma  2  si  applica  anche  per la
determinazione dell'indennita' provvisoria. (L)
  4.  Al  proprietario  coltivatore diretto o imprenditore agricolo a
titolo  principale  spetta  un'indennita'  aggiuntiva, determinata in
misura  pari  al  valore  agricolo  medio  corrispondente  al tipo di
coltura effettivamente praticata. (L)
  5.   Nei  casi  previsti  dai  commi  precedenti,  l'indennita'  e'
aumentata  delle  somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta
relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)