Art. 41 (L-R)
   Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
  1.  In  ogni  provincia,  la  Regione  istituisce  una  commissione
composta:
    a) dal  presidente  della Provincia, o da un suo delegato, che la
presiede;
    b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo
delegato;
    c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
    d) dal  presidente  dell'Istituto  autonomo  delle  case popolari
della provincia, o da un suo delegato;
    e) da  due  esperti  in materia urbanistica ed edilizia, nominati
dalla regione;
    f) da  tre  esperti  in  materia  di  agricoltura  e  di foreste,
nominati   dalla   regione   su  terne  proposte  dalle  associazioni
sindacali maggiormente rappresentative. (L)
  2.  La  Regione  puo'  nominare  altri  componenti  e  disporre  la
formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della
commissione prevista dal comma 1. (L)
  3.
  4.