Art. 41 (L-R) Commissione competente alla determinazione del valore agricolo 1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta: a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede; b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato; c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato; e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione; f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L) 2. La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L) 3. 4.