Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
  1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un
bene  immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza
del  valido  ed  efficace  provvedimento  di esproprio o dichiarativo
della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo
patrimonio  indisponibile  e  che  al proprietario vadano risarciti i
danni. (L)
  2. L'atto di acquisizione:
    a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da
cui  sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia
dichiarato   la  pubblica  utilita'  di  un'opera  o  il  decreto  di
esproprio;
    b) da'  atto  delle  circostanze che hanno condotto alla indebita
utilizzazione  dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale
essa si e' verificata;
    c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il
pagamento,  entro  il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per
l'eventuale azione gia' proposta;
    d) e'   notificato   al   proprietario  nelle  forme  degli  atti
processuali civili;
    e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
    f)  e'  trascritto  senza  indugio  presso l'ufficio dei registri
immobiliari;
    g) e'  trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14,
comma 2. (L)
  3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1
e  2  ovvero  sia esercitata una azione volta alla restituzione di un
bene  utilizzato  per  scopi di interesse pubblico, l'amministrazione
che  ne  ha  interesse  o  chi  utilizza il bene puo' chiedere che il
giudice  amministrativo,  nel  caso di fondatezza del ricorso o della
domanda,   disponga  la  condanna  al  risarcimento  del  danno,  con
esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
  4.  Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione
del  bene  senza  limiti  di  tempo  ed abbia disposto la condanna al
risarcimento  del  danno,  l'autorita'  che ha disposto l'occupazione
dell'area  emana  l'atto  di  acquisizione,  dando atto dell'avvenuto
risarcimento  del  danno.  Il  decreto  e'  trascritto  nei  registri
immobiliari, a cura e spese della medesima autorita'. (L)
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano, in
quanto  compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per
finalita'    di   edilizia   residenziale   pubblica,   agevolata   e
convenzionata,  nonche'  quando  sia  imposta una servitu' di diritto
privato  o  di  diritto  pubblico  ed  il  bene  continui  ad  essere
utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
(L)
  6.  Salvi  i  casi  in  cui  la legge disponga altrimenti, nei casi
previsti   nei   precedenti   commi  il  risarcimento  del  danno  e'
determinato:
    a) nella  misura corrispondente al valore del bene utilizzato per
scopi  di  pubblica  utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno
edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3,
4, 5, 6 e 7;
    b) col  computo  degli interessi moratori, a decorrere dal giorno
in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)