Art. 44 (L)
              Indennita' per l'imposizione di servitu'
  1.  E'  dovuta  una indennita' al proprietario del fondo che, dalla
esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da
una  servitu'  o  subisca una permanente diminuzione di valore per la
perdita  o  la  ridotta  possibilita'  di  esercizio  del  diritto di
proprieta'. (L)
  2.  L'indennita'  e'  calcolata  senza tenere conto del pregiudizio
derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il proprietario
non ha diritto. (L)
  3.   L'indennita'   e'  dovuta  anche  se  il  trasferimento  della
proprieta'  sia  avvenuto  per effetto dell'accordo di cessione o nei
casi previsti dall'articolo 43. (L)
  4.  Le  disposizioni  dei  commi precedenti non si applicano per le
servitu' disciplinate da leggi speciali. (L)
  5.  Non  e'  dovuta  alcuna  indennita'  se la servitu' puo' essere
conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di
quello   servente.  In  tal  caso  l'espropriante,  se  non  effettua
direttamente  le  opere,  rimborsa  le  spese  necessarie per la loro
esecuzione. (L)
  6.  L'indennita'  puo'  anche essere concordata fra gli interessati
prima  o  durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure
di contenimento del danno. (L)