Art. 45 (L)
                        Disposizioni generali
  1.  Fin  da  quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e
fino  alla  data  in  cui  e'  eseguito  il  decreto di esproprio, il
proprietario  ha  il  diritto di concludere col soggetto beneficiario
dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota
di proprieta'. (L)
  2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
    a) se   riguarda  un'area  edificabile,  e'  calcolato  ai  sensi
dell'articolo 36, senza la riduzione del quaranta per cento;
    b) se  riguarda  una  costruzione  legittimamente  edificata,  e'
calcolato nella misura venale del bene;
    c) se  riguarda  un'area non edificabile, e' calcolato aumentando
del  cinquanta  per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40,
commi 1 e 2;
    d) se  riguarda  un'area  non edificabile, coltivata direttamente
dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto
ai sensi dell'articolo 40, comma 1. (L)
  3.  L'accordo  di  cessione  produce  gli  effetti  del  decreto di
esproprio  e  non  li  perde se l'acquirente non corrisponde la somma
entro il termine concordato. (L)
  4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.
(L)