Art. 46 (L) La retrocessione totale 1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L) 2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validita' di cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)