Art. 46 (L)
                       La retrocessione totale
  1.  Se  l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  non  e' stata
realizzata  o  cominciata  entro il termine di dieci anni, decorrente
dalla  data  in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero
se  risulta  anche  in  epoca  anteriore  l'impossibilita'  della sua
esecuzione,   l'espropriato   puo'  chiedere  che  sia  accertata  la
decadenza  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  che siano
disposti  la  restituzione del bene espropriato e il pagamento di una
somma a titolo di indennita'. (L)
  2.  Dall'avvio  dei  lavori di cui al comma 1 decorre il termine di
validita'  di  cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo
16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)